Art. 2.

      1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto a una società per azioni, anche a prevalente capitale privato. La convenzione di cui all'articolo 6 prevede che:

          a) la società concessionaria garantisca livelli di servizi conformi agli standard internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

          b) la società concessionaria provveda al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Può essere previsto un supporto finanziario da parte dello Stato in relazione alla disponibilità di bilancio della società per azioni concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura. Nella convenzione sono comunque espressamente specificati gli interventi a carico della società;

 

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          c) i vettori non possano possedere quote di maggioranza della società per azioni concessionaria;

          d) il bilancio della società per azioni concessionaria debba essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, debba essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall'amministrazione concedente;

          e) alla società per azioni concessionaria siano affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio controllo traffico, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.